Questi appunti mirano a fornire allo studente le conoscenze sul diritto dell'informazione.
In particolare si presenta come è sorto il problema della garanzia della libertà di espressione facendo un excursus storico, successivamente si passa a delineare le differenze tra l'art. 15 e l'art 21 della costituzione italiana per poi parlare nello specifico dell'art. 21 con i suoi profili oggettivi/soggettivi, le sue 3 dimensioni e il suo sistema di limiti. Infine si vanno a presentare il diritto di critica, di cronaca e di satira con le rispettive giurisprudenze.
Anno Accademico: 2019/2020
Diritto dell'informazione e della comunicazione
di Emma Lampa
Questi appunti mirano a fornire allo studente le conoscenze sul diritto
dell'informazione.
In particolare si presenta come è sorto il problema della garanzia della libertà di
espressione facendo un excursus storico, successivamente si passa a
delineare le differenze tra l'art. 15 e l'art 21 della costituzione italiana per poi
parlare nello specifico dell'art. 21 con i suoi profili oggettivi/soggettivi, le sue 3
dimensioni e il suo sistema di limiti. Infine si vanno a presentare il diritto di
critica, di cronaca e di satira con le rispettive giurisprudenze.
Anno Accademico: 2019/2020
Università: Università degli Studi di Macerata
Facoltà: Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo
Esame: Diritto dell'informazione e della comunicazione
Docente: Simone Calzolaio1. Storia della nascita della libertà di espressione
Il problema della garanzia della libertà di espressione sorge nel Medioevo.
In questo periodo storico c’era povertà e analfabetismo, i libri erano poco diffusi e il loro costo era molto
elevato per cui la maggior parte delle persone non se li potevano permettere e non imparava a leggere quindi
la circolazione delle informazioni era limitata e circoscritta ai più ricchi.
Nel piano politico-religioso c’era la lotta tra potere religioso e quello temporale.
Il problema della libertà di espressione nasce infatti in ambito religioso poiché non si potevano esprimere
concetti diversi da quelli espressi dalla chiesa perchè gli uomini di religione avevano più sapere in quanto
avevano accesso ai libri e allo studio e dimostravano con il sapere la loro autorità.
I tappa: Nel 1450 venne inventata la stampa e il primo libro stampato fu “la Bibbia”, stampare questo
testo religioso significava ampliare la conoscenza religiosa (i libri stampati erano più reperibili e di
conseguenza avevano un costo minore ed era accessibile a più persone combattendo anche di conseguenza
l’analfabetismo).
La distribuzione più ampia del sapere genera però una formazione di pensieri propri e da qui nascono poi
le guerre per le interpretazioni contrastanti dei testi sacri.
Nel 1700 si arriva alla maturità del problema della libertà di espressione e nasce il giusnaturalismo, ovvero
un filone filosofico secondo cui esistono delle leggi non poste dalla volontà umana e sono i diritti e i doveri
naturali, in questa prospettiva esistono diritti spettanti all’uomo in quanto tale, indipendentemente
dall’apparato statale e dalla legge, i quali si caratterizzano per essere inviolabili da parte dei poteri pubblici.
Si arriva quindi a dire che ciascuno è portatore della sua verità che deve essere rispettata e deve poter essere
espressa. Se si garantisce a tutti di esprimersi ci saranno tesi vere e tesi false, paragonando le tesi ognuno
può esprimersi a favore di una o dell’altra poiché è garantita la libertà di espressione. Consentendo alle tesi
false di circolare liberamente si lascia di conseguenza il modo di falsificarle e di rafforzare invece le tesi
vere che verranno portate avanti lasciando indietro quelle false.
II tappa: Negli USA il problema della libertà di espressione si pone con le colonie, formate da un mix di
persone con culture/religioni diverse che sono emigrate dall’Europa. In un contesto del genere la libertà di
espressione è un problema di convivenza civile e diventa fondamento della Costituzione.
Tocqueville studia la democrazia in America e sostiene che come viene tutelata la libertà di espressione in
America è differente in Europa proprio perché in America serve per evitare una guerra civile. L’America
infatti era una realtà enorme ma con pochi abitanti e chi si incontrava doveva saper comunicare, restare
isolati era pericoloso e per avvicinarsi agli altri per creare delle comunità molto spesso si evitava di
esprimere il proprio pensiero per non creare scontri e si creava poi la tirannia della maggioranza (per non
essere isolati si esprimevano solo i pensieri condivisi dalla maggioranza).
In Italia la prima disposizione sulla libertà di espressione la troviamo nello Statuto Albertino del 1848, era
una costituzione flessibile concessa da Carlo Alberto (re del regno di Sardegna) e con l’Unità d’Italia
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Diritto dell'informazione e della comunicazione diviene la prima costituzione italiana. Essendo una costituzione flessibile era modificabile semplicemente
con un procedimento ordinario, non ha un rango giuridico differente da una semplice legge e per questo è
derogabile più facilmente al contrario di una costituzione rigida (come quella italiana del 1948) che ha un
rango giuridico diverso da un legge ordinaria e per questo si deve seguire una procedura più complessa per
modificarla, definita procedimento aggravato.
Art. 28 dello Statuto Albertino: “La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le
bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo
permesso del Vescovo”.
Con la prima parte si proclama una libertà per cui il mezzo con cui si esercita la libertà di espressione è
libero ma solo una legge reprime questa libertà, questa legge deve identificare gli abusi (anche se rimane sul
generale e non ci dice qual sono effettivamente gli abusi) e quali sono in particolari quelli della stampa e le
modalità di repressione potevano arrivare fino alla censura con la conseguente impossibilità di esprimere la
propria opinione. I libri religiosi potevano essere stampati solo con il consenso dei vescovi ed erano proprio
loro ad avere il potere della censura essendo un’autorità. Solo dopo la liberazione dal regime fascista l’Italia
costituì una nuova Costituzione (1948) con nuove disposizioni sulla libertà di espressione.
III tappa: negli anni Quaranta del 1900 con la Seconda Guerra Mondiale si usarono regole sostanzialmente
democratiche (derivate dalle Repubblica di Weimar) per affermare un potere dispotico e violento e le
libertà precedenti divennero molto fragili. Ci si pone il problema di come si potesse garantire/tutelare la
democrazia e i diritti fondamentali dell’uomo. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale la soluzione a
questo problema fu l’invenzione della costituzione rigida che entrò nell’ordinamento giuridico, si creò la
figura di un giudice costituzionale, ovvero un soggetto terzo che possa giudicare esternamente e
oggettivamente per far rispettare la Costituzione.
La costituzione rigida ha delle caratteristiche precise: non può essere modificata attraverso un procedimento
ordinario ma con un procedimento aggravato (questo non significa che è immodificabile, ci sono dei diritti
inviolabili e quelli non si possono modificare), serve per offrire tutele e garanzie stabili e deve essere messa
in un piano superiore rispetto alle altre leggi.
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Diritto dell'informazione e della comunicazione 2. Tutela delle libertà nelle Costituzioni e Carte dei diritti
Nelle Costituzioni/Carte dei diritti a partire dal secondo dopo guerra la tutela delle libertà è un elemento
immodificabile e strutturalmente stabile.
Art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948: “Ogni individuo ha diritto alla
libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello
di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”.
Garantisce la libertà di informazione in riferimento ad ogni profilo in cui essa si manifesta, enfatizzando la
dimensione attiva/passiva/riflessiva della libertà di informazione.
Art. 5 della Costituzione della Repubblica federale tedesca del 1949:
“1) Ognuno ha il diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti o immagini,
e di informarsi senza ostacoli da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e la libertà
d’informazione mediante radio e film. Non esiste censura.
2) Questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle leggi generali, nei provvedimenti legislativi per
la difesa della gioventù e nel diritto all’onore personale.
3) L’arte e la scienza, la ricerca e l’insegnamento sono liberi. La libertà d’insegnamento non esime dalla
fedeltà alla Costituzione.”
Nel comma 1 si inserisce l’oggetto da tutelare e garantire = il diritto di espressione, libertà di
espressione/informazione, libertà di stampa, inoltre si sottolinea che non esiste la censura.
Nel comma 2 vengono presentati i limiti dei diritti nelle disposizioni delle leggi generali (un limite può
essere inserito generale e non per aspetti specifici), nei provvedimenti legislativi per la difesa della gioventù
(come ad esempio il limite “vietato ai minori”), e nel diritto all’onore personale (il limite della libertà di
espressione si verifica quando si lede l’onore personale rischiando anche le sanzioni).
Nel comma 3 si afferma che arte/scienza/ricerca/insegnamento sono liberi e senza limitazioni, ma per quanto
riguarda la libertà di insegnamento c’è una specificazione: la federazione tedesca nata dopo la guerra è anti-
totalitaria e non vuole forme di negazionismo per quello che c’è stato per cui anche l’insegnamento non
deve negare il nazismo e la sua storia (la libertà d’insegnamento è assoluta ma non ci deve essere
negazionismo).
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà del Consiglio d’Europa (CEDU-
1950).
Art. 9: libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1) Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà
di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo
individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e
l’osservanza dei riti.
2) La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni
diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società
democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o
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Diritto dell'informazione e della comunicazione alla protezione dei diritti e della libertà altrui.
Art. 10: libertà di espressione
1) Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di
ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità
pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime
di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
2) L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle
formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure
necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica
sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale,
alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o
per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.
Con la legge del 1955 si adattò l’ordinamento italiano alla CEDU e le norme in essa contenute sono entrate a
far parte del diritto interno con legge ordinaria.
Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE (2000)
Art. 10: libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la
libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la
propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2) Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l'esercizio
Art. 11: libertà di espressione e d’informazione
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà
di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità
pubbliche e senza limiti di frontiera.
2) La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati
Nel comma 2 si indica che la libertà di espressione non c’è se non viene garantito il rispetto alla libertà dei
media, inoltre deve essere anche garantito il pluralismo dei media (ci devono essere più media possibili per
dare più fonti mediatiche).
Il Trattato di Lisbona del 2007 si propone come trattata di revisione di quello del 2000.
Nella nostra Costituzione (entrata in vigore nel 1948) i riferimenti alla libertà di informazione sono
racchiusi in due norme distinte:
Art. 15: libertà di corrispondenza e di comunicazione
“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La
loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite
dalla legge”.
Emma Lampa Sezione Appunti
Diritto dell'informazione e della comunicazione